D.M. 141 03.02.2006 - ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI

Categorie interessate e loro obblighi

L'introduzione della normativa antiriciclaggio obbliga i professionisti e alcuni altri operatori non finanziari alla tenuta dell'archivio unico in cui devono essere registrate e conservate le informazioni.
A differenza delle banche e degli intermediari finanziari iscritti agli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi, che devono gestire il registro esclusivamente sotto la forma informatica, i professionisti e gli altri operatori possono anche tenere l'archivio unico in forma cartacea.

Il decreto 141 del 2006 («Gazzetta Ufficiale» n. 82 del 7 aprile) è rivolto ai professionisti e stabilisce criteri e principi che dovranno essere seguiti in materia di antiriciclaggio da dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai, consulenti del lavoro, revisori contabili, società di revisione.

Dal 22 aprile 2006 il decreto impone ai professionisti i seguenti obblighi:
  • Identificazione dei clienti
  • Iscrizione e conservazione dei dati nell' Archivio Unico Informatico o Cartaceo
  • Segnalazione delle operazioni sospette
L'archivio su supporto informatico deve rispettare gli standard tecnici del ministero e dell'UIC contenuti nell'Allegato B del provvedimento 24 febbraio 2006.
L'archivio cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina e non deve presentare abrasioni o spazi bianchi.
L'archivio unico informatico può essere gestito anche da terzi in outsourcing.

Il Professionista, prima di acquisire l'incarico, deve identificare il cliente acquisendo un documento d'identità e il codice fiscale e l'identificazione deve essere effettuata se l'oggetto della prestazione professionale supera 12.500 euro. L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate e tutte le volte in cui l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile.

Il libero professionista, oltre ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, è tenuto a riportare nel registro cartaceo o informatico, entro il trentesimo giorno dall'identificazione, i dati identificativi del cliente o del soggetto per cui quest'ultimo eventualmente opera, quelli inerenti all'attività lavorativa svolta dal cliente, la descrizione sintetica e il valore della tipologia di prestazione professionale fornita.

In base alla legge 197/91, l'omessa istituzione dell'archivio prevede l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro.

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