D.M. 141 03.02.2006 - ANTIRICICLAGGIO PROFESSIONISTI
La normativa
I liberi professionisti e le società di revisione tenuti all'identificazione della clientela ai fini dell'antiriciclaggio dovranno assolvere anche all'obbligo di registrazione e conservazione in un archivio dedicato delle informazioni acquisite così come indicato dal decreto del ministero dell'Economia 141/06 agli articoli 5, 6 e 7.
I dati raccolti ai fini antiriciclaggio dovranno essere inseriti nell'archivio entro 30 giorni dall'identificazione del cliente e dovranno essere completati entro il trentesimo giorno dalla esecuzione della prestazione professionale con la descrizione della tipologia di prestazione fornita e con il valore della stessa, se conosciuto.
Contenuto dell'obbligo.
La registrazione concerne:
- I dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale opera
- L'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce
- La data dell'identificazione
- La descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, secondo le specifiche indicate nella tabella contenuta nell'allegato A del provvedimento UIC del 24 febbraio 2006
- Il valore oggetto della prestazione professionale
Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per questi incarichi l'UIC ha confermato che l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.
Modalità
L'archivio è unico per ogni professionista, e le registrazioni devono essere conservate in ordine cronologico d'inserimento, così da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.
Se della prestazione professionale sono stati incaricati più professionisti, ciascuno provvede alla registrazione nel proprio archivio antiriciclaggio. Per gli studi associati e per le società di revisione è possibile effettuare un'unica registrazione indicando tutti i professionisti incaricati.
Forma dell'archivio
L'archivio deve essere formato e gestito con mezzi informatici, secondo gli standard tecnici dettati dall'allegato B del provvedimento UIC.
Nel caso in cui il professionista non disponga di una struttura informatizzata può essere tenuto un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dall'interessato o da un suo collaboratore autorizzato, con indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero di pagine di cui il registro si compone e con la firma del professionista.
È possibile avvalersi anche di centri di servizio esterni per la tenuta e gestione dell'archivio, pur restando ferma ogni responsabilità in capo al mandante.